Statuto il Vomere Società Cooperativa Onlus


TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Su iniziativa di alcuni volontari di famiglie con disabili ed enti territoriali è costituita con sede nel comune di Travagliato (BS) la Società Cooperativa denominata “Il Vomere – società cooperativa sociale ONLUS”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative – Unione Provinciale di Brescia.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili e con ritardi di apprendimento.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

–      attività e servizi di riabilitazione;

–      centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

–      centri socio-educativi;

–      servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

–      attività di formazione e consulenza nel campo socio-sanitario ed educativo;

  • attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
  • Attività e sensibilizzazione sui problemi inerenti alla pace giustizia e solidarietà con i popoli.

La Cooperativa può inoltre svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l’oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

  • concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  • partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  • contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa nei limiti del capitale investito.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche Enti e Associazioni che per radicamento territoriale o tipo di attività possono supportare in qualunque modo le attività ed iniziative della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 19 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall’art. 20 del presente Statuto:

  1. l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
  2. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25, punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,82 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero una. La società non emetterà i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

  1. l’importo complessivo dell’emissione;
  2. l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
  3. il termine minimo di durata del conferimento;
  4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
  5. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, Obbligazioni e altri strumenti di debito

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di € 250.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All’atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci che determinerà in particolare l’eventuale durata minima del rapporto sociale.

L’Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

– l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

– la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’Assemblea;

– i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

  1. a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
  2. b) all’osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 (Assemblea speciale)

L’Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d’impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

  1. a) esclusivamente al valore nominale;
  2. b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento , sono stabiliti tra l’altro:

  • – l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  • – le modalità di circolazione;
  • – i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

– il termine di scadenza e le modalità di rimborso

All’Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

Il rapporto sociale

Art. 16 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
  3. per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l’attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
  4. d) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  5. e) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
  6. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  7. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell’ art. 44 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

  1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
  3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 17 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

  1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
  • del capitale sottoscritto;
  • dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
  1. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 18 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 19 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
  4. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 44 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 20 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

  1. a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
  • per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
  • per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
  • per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.
  1. b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
  2. previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
  3. in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
  4. nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
  5. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo n.3 Assemblee consecutive;
  6. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall’art. 44 e seguenti del presente Statuto.

Art. 22 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 23 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 22.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 24 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 20, lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

  • dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari a € 25,82;
  2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
  3. dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
  • dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
  • dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
  • dalla riserva straordinaria;
  • da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell’art. 2346 del codice civile la società esclude l’emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.

Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2545 quinquies del codice civile e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
  4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall’art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

  1. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
  2. la qualifica / professionalità;
  3. i compensi erogati;
  4. il tempo di permanenza nella società;
  5. la tipologia del rapporto di lavoro;
  6. la produttività.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della società:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio dei Sindaci, se nominato;
  4. l’organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 30 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Funzioni dell’Assemblea)

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
  • procede alla nomina degli amministratori;
  • procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
  • determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
  • approva i regolamenti interni;
  • delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • eroga, compatibilmente alla situazione economica dell’impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 della Legge n.142 del 2001;
  • approva il regolamento di cui all’art. 6 della Legge n.142 del 2001;
  • definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall’art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
  • delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 27.

L’Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l’approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l’approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all’art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all’Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all’inizio dell’assemblea e prima di ogni votazione.

Ai sensi dell’art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 10 di cui al precedente art. 31 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l’avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l’ora fissati per l’Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 33 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 34 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l’art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 35 (Presidenza dell’Assemblea)

L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentate tutte le categorie dei soci con particolare riferimento a quelle previste all’art. 5 3° comma, compatibilmente con la disponibilità di candidati appartenenti a ciascuna categoria.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall’art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
  • che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

Art. 40 (Compensi agli amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni. 

Art. 41 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea.

Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 43 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall’assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 44 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

  1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
  3. le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

  1. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all’art. 10 e seguenti c.p.c.;
  2. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine “per non più di una sola volta” ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 46 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.47 (Liquidatori)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.48 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l’intero valore nominale;
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell’eventuale sopraprezzo;
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all’ordine del giorno l’esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell’articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell’art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.